Indiana, vietato l’aborto per il sesso o la disabilità del nascituro

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di Simona Lancioni

(sociologa, componente del Coordinamento del Gruppo donne UILDM)

 

Nell’Indiana (Stato federato degli Stati Uniti d'America) è stata approvata una Legge che vieta la pratica dell’aborto se motivata da considerazioni sul sesso del nascituro, o da diagnosi che individuano la presenza della sindrome di Down o altre forme di disabilità del feto. Eppure i divieti in materia di aborto non hanno mai funzionato e, lungi da ingenerare un aumento del tasso di natalità, finiscono col riproporre il fenomeno della mortalità femminile legata alla mancanza di sicurezza igienica e sanitaria che spesso caratterizza la pratica degli aborti clandestini.

 

Un’immagine di Franco Bomprezzi. Un’immagine di Franco Bomprezzi.

 

«Negli ultimi anni, grazie ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche, si è fatta maggiore chiarezza rispetto ad uno dei problemi essenziali, quello del “complesso di colpa” che spesso si accompagnava alla nascita di un bambino con gravi deficit fisici, sensoriali o intellettivi. Era – ed è tuttora – la madre a caricarsi di sofferenza fisica e morale quando improvvisamente nella vita familiare irrompe il dramma dell’handicap. La grande quantità di varianti genetiche che possono condurre ad una grave variazione del messaggio ereditario si sta disvelando, con crescente velocità, sottraendo questa delicata materia a valutazioni irrazionali ed emotive. Ma paradossalmente le scoperte della genetica ripropongono il tema della prevenzione con una forza e con una violenza etica difficilmente comprimibili. Se è vero che non è più considerabile “colpa” avere un figlio gravemente disabile, è altrettanto vero che si fa strada una cultura apparentemente illuministica e razionale che promuove la prevenzione come via obbligata per non riprodurre nuove condizioni di disabilità. La stessa procreazione responsabile è sempre più considerata un atto doveroso per le giovani coppie, desiderose, giustamente, di avere un figlio “sano”. Eppure non si può non cogliere l’aporia, la contraddizione etica, fra questa legittima aspirazione e il diritto, altrettanto forte, delle persone disabili “viventi” a essere considerate pienamente degne di esistere, e di condurre, nei limiti del possibile, un’esistenza consapevole e completa. In realtà la contraddizione è apparente, ed entrambe le aspirazioni sono legittime ed eticamente rispettabili, anche in termini di laicità del pensiero» così scriveva Franco Bomprezzi (Io sono così, Saonara (PD), Il Prato, ©2003, pgg. 70-71). Non è così frequente trovare qualcuno – uomo e anche disabile – che sia riuscito ad esprimersi con siffatta lucidità e pacatezza su un tema tanto delicato quanto ricco di implicazioni emotive, quello della prevenzione della disabilità. Per questo, e non solo per questo, ci sono momenti in cui Franco, giornalista a rotelle e abilissimo comunicatore – che ci ha lasciato il 18 dicembre del 2014 –, manca di più. Manca tutte le volte in cui è fondamentale scegliere e pesare le parole, affinché nessuno e nessuna si faccia male. Rientra certamente in questa fattispecie la notizia che nell’Indiana (Stato federato degli Stati Uniti d'America) sia stata approvata una Legge che vieta la pratica dell’aborto se motivata da considerazioni sul sesso del nascituro, o da diagnosi che individuano la presenza della sindrome di Down o altre forme di disabilità del feto. La Legge prevede sanzioni sia per la donna, che per il medico che dovesse praticare il tipo di aborto in questione. La notizia è stata rilanciata, sia pure con toni diversi, anche da diverse testate italiane, eccone alcune: Matchman News (Auxi Rodríguez, L’Indiana è pro-vita! Lì l’aborto ha vita difficile, 16 febbraio 2016), Avvenire.it (Usa, l'Indiana vieta l'aborto per disabilità feti, 25 marzo 2016), West Welfare/Società/Territorio (Annalisa Lista, Ora qui è vietato abortire un figlio Down, 28 marzo 2016).

La Legge – è importante sottolinearlo – non vieta sempre la pratica dell’interruzione volontaria di gravidanza, ma entra nel merito delle motivazioni che possono indurre la donna in stato interessante a scegliere di abortire. Per valutare la legittimità di un simile provvedimento è pertanto necessario fare una riflessione sull’aborto in generale. La prima considerazione riguarda la circostanza che nella storia umana esistono, e sono esistite, civiltà e culture in cui la pratica dell’aborto era ed è considerata legittima, e, pertanto, la sua condanna morale e legale non può considerarsi universale. Inoltre è bene osservare che, anche sulle motivazioni della condanna, le diverse epoche hanno prodotto giustificazioni diverse in tempi e Paesi differenti. In Italia, ad esempio, l’interruzione volontaria di una gravidanza era considerata un reato contro «la sanità e l’integrità della stirpe» sino alla modifica del codice penale introdotta negli anni Settanta. L’argomentazione, attualmente più diffusa, che la pratica abortiva sia equiparabile all’omicidio di un essere umano è invece abbastanza recente. Anche sotto il profilo morale – spesso, ma non sempre, legato a motivazioni religiose – si sono registrate varianti interessanti. Nell’ambito del cristianesimo, ad esempio, la condanna dell’aborto è stata motivata come interferenza indebita con il disegno divino in tema di riproduzione, oppure come un reato contro il matrimonio, in qualche modo connesso con i peccati di natura sessuale, sino al più recente contrasto col quinto comandamento, «non uccidere». Cambiano le motivazioni, ma rimane inalterata la volontà di disporre discrezionalmente del corpo femminile, di sottrarre alle donne il diritto di scegliere in tema di maternità, di non riconoscere la loro autonomia e la loro autorità etica nelle scelte che riguardano la disposizione del proprio corpo, e la trasformazione di quello stesso corpo in una sorta di “luogo pubblico” (senza riconoscere valore alla ri-produzione e al lavoro di cura), espropriabile, all’occorrenza, attraverso Leggi emanate facendo riferimento ad un supposto interesse neutro e superiore.

Sul fronte opposto, invece, le motivazioni che inducono a considerare legittima la pratica abortiva sono riconducibili ai seguenti elementi: che l’embrione o il feto non possano considerarsi persone in quanto costituiscono un’entità indistinta dal corpo femminile; che non si possa disporre di questa entità senza “passare sul corpo della donna”; che tale entità non possa godere degli stessi diritti della donna (poiché solo quest’ultima è una “persona in atto”, e non una “persona in potenza”); che il corpo della donna sia proprietà esclusiva della donna che vi abita, e che, pertanto, lei, e solo lei, possa decidere, in ultima istanza, se portare a termine una gravidanza, oppure porvi fine. Vi è, sotto un profilo culturale, la persuasione che la maternità non sia un destino obbligato di ogni donna, e neppure un mero processo biologico, ma il frutto di un desiderio o un’intenzionalità della donna stessa.

Tornando alla nostra notizia, dobbiamo chiederci se le differenti motivazioni che possono indurre una donna a scegliere di interrompere una gravidanza debbano avere una rilevanza ai fini di giustificare il divieto della pratica abortiva. A tal proposito, possiamo osservare che se accettiamo i presupposti esplicitati – che il corpo della donna è della donna, e che gli embrioni/feti, non essendo persone, non godono di diritti opponibili a quelli della donna -, le motivazioni soggettive di un aborto non dovrebbero avere alcuna importanza, dal momento che ciascuno e ciascuna “della casa/cosa propria” ne dispone come meglio crede. Questo vuol dire che, anche volendo ipotizzare che la donna, in alcuni casi, possa fare valutazioni discutibili – cosa che comunque andrebbe argomentata caso per caso – non sembra che neanche una siffatta circostanza possa giustificare, su un piano etico, l’obbligo legale di portare avanti una gravidanza indesiderata: se la donna sbaglia, sbaglia “sul suo”. In questo quadro, l’obbligo di portare avanti una gravidanza indesiderata si configura come una forma di violenza.

Adolfo Wildt, La concezione, 1921. Adolfo Wildt, La concezione, 1921.

 

In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è stata legalizzata con la Legge 194/1978. Il cosiddetto “aborto terapeutico” è ammesso (articolo 6), anche dopo i primi novanta giorni di gestazione, quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; oppure quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Maria (nome modificato) racconta di averlo praticato, spiegando di essere portatrice sana di una patologia genetica degenerativa che comporta una grave disabilità motoria. Dice di avere già alcuni figli, di cui una già adulta e completamente non autosufficiente negli atti quotidiani della vita: Maria le presta assistenza in modo continuativo e quasi esclusivo, il marito non l’aiuta in questo compito, i servizi pubblici le erogano quattro/sei ore di assistenza settimanali. Quando ha scoperto di essere rimasta incinta, Maria ha effettuato i test prenatali, e, davanti all’accertata presenza di una anomalia genetica nel nascituro, ha valutato che non sarebbe stata in grado di prestare un’assistenza sufficiente a due figli con una disabilità così importante. Dunque, sentendosi in obbligo verso la figlia “esistente”, ma non verso il/la figlia “potenziale”, ha scelto di abortire. La storia di Maria consente di mettere a fuoco una costante omissione che caratterizza le narrazioni mediatiche sull’aborto: la mancanza di una seria riflessione sul lavoro di cura. Il lavoro di cura è ancora considerato, nell’immaginario collettivo, come un fatto scontato, dovuto, una declinazione del femminile, una “cosa naturale”, mentre, in realtà, esso espone le donne che lo svolgono senza alcun tipo di tutela a pesanti ingiustizie sociali (sono, infatti, ancora molti gli uomini che si sentono esentati “d’ufficio” dalla cura di sé, della casa, dei figli – disabili e non –, degli anziani… del mondo). Se l’aborto terapeutico fosse stato vietato, Maria sarebbe stata costretta a scegliere tra occuparsi in modo inadeguato dei suoi figli disabili (ben sapendo di non poter contare sull’aiuto di nessuno), oppure praticare un aborto clandestino per continuare a garantire a sua figlia una vita dignitosa. La storia di Maria ci consente di mettere a fuoco due pregiudizi abbastanza diffusi soprattutto tra le persone con disabilità: che l’aborto terapeutico sottenda sempre una valutazione negativa sulla qualità della vita delle persone con disabilità, e che esso sia praticato solo da donne che, non essendosi mai occupate di disabilità, agirebbero sulla base di pregiudizi negativi riguardo ad essa. È evidente che ciò non corrisponde a verità.

Così come non corrisponde a verità che chi rivendica/difende una disciplina legale dell’aborto intenda promuoverne la pratica. Non si tratta, infatti, di promuovere niente, ma solo di prevedere una risposta qualora si presenti questo tipo di domanda.

Un’altra omissione che si riscontra di frequente nelle riflessioni sull’aborto è il fatto che i divieti non funzionano, non hanno mai funzionato. Il divieto legale di abortite non ha mai impedito che questa attività fosse ovunque ampiamente praticata, sebbene in clandestinità. Questo spiega perché tali disposizioni non hanno come conseguenza un aumento del tasso di natalità, bensì il riproporsi del fenomeno della mortalità femminile legata alla mancanza di sicurezza igienica e sanitaria che spesso caratterizza la pratica degli aborti clandestini. Eppure c’è ancora chi invoca tali divieti in nome della sacralità della vita. Di tutte le vite, probabilmente, tranne, evidentemente, di quelle delle donne che abortiscono. Niente lascia supporre che nell’Indiana accadrà qualcosa di diverso.

Nella citazione iniziale Franco Bomprezzi lasciava intravvedere una contrapposizione tra due aspirazioni, quella delle coppie di avere un figlio “sano”, e quella delle persone disabili “viventi” a essere considerate pienamente degne di esistere, e concludeva che, in realtà, la contraddizione è solo apparente, perché «entrambe le aspirazioni sono legittime ed eticamente rispettabili». Ebbene, tale contrapposizione, se non gestita con sobrietà, rischia di assumere toni drammatici. Infatti, in presenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, le donne (le coppie) si trovano spesso sottoposte a una duplice pressione, quella di chi le invita ad abortire ritenendo irresponsabile trasmettere una malattia/disabilità ad un individuo quando la scienza fornisce la possibilità di prevenirla; e quella di chi mette l’accento sulla circostanza che una persona con disabilità non è la sua disabilità, e che, pertanto, la presenza di un’anomalia genetica nell’embrione/feto non dovrebbe essere assunta come motivazione per un’interruzione di gravidanza. In un mondo ideale – quello che dovremmo cercare di costruire tutti e tutte insieme – sarebbe davvero bello che le donne, e le coppie, potessero scegliere tra queste due opzioni senza che nessuna delle due susciti, nell’opinione pubblica, giudizi negativi.

 

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2016

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